Il nuovo Codice della crisi d’impresa

Il nuovo Codice della crisi d’impresa, introdotto con il d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, entrerà in vigore il 15 luglio 2022 tra dubbi e aspettative. Le novità non saranno poche e saranno ispirate ad ampliare la gamma degli strumenti, riconosciuti in capo alle imprese, per intervenire prima del fallimento. L’imprenditore dovrà, quindi, fornire la propria impresa di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile volto a rilevare tempestivamente la crisi, attivandosi  così per garantire la continuità aziendale.

La Direttiva Europea sull’introduzione dei salari minimi negli Stati Membri

Il 7 giugno 2022 i negoziatori della presidenza del Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sul progetto di direttiva relativa a salari minimi adeguati nell’UE. L’obiettivo è quello di garantire negli Stati europei un salario “adeguato” ad uno livello di vita “dignitoso”, riconoscendo agli Stati la libertà di scegliere tra l’introduzione di un livello salariale minimo legale o  la contrattazione collettiva tra lavoratori e datori di lavoro.

Alcuni punti devono essere ancora chiariti, come ad  esempio, l’aggiornamento dei salari minimi legali: il Parlamento spinge per un aggiornamento “trasparente” e su base annua, mentre il Consiglio sembrerebbe propendere piuttosto per un adeguamento periodico senza limiti temporali.

 

 

Per il Ctr Piemonte i prelevamenti di utili da parte di un socio non provano in automatico l’evasione

Con la sentenza 845/3/2021 il Ctr Piemonte ha statuito, in un contenzioso che vedeva una S.a.s. soggetta a pretese erariali da parte dell’Agenzia delle Entrate, che i prelevamenti di utili da parte di un socio, per importi superiori a quelli effettivamente conseguiti dalla società, non provano in automatico l’evasione.

Nel caso di specie, l’Agenzia aveva riqualificato come ricavi in nero le somme prelevate in eccesso rispetto agli utili ma il Collegio non ha ritenuto sufficiente, a livello probatorio, l’equiparazione tra i prelievi effettuati e i presunti ricavi in nero,  pur riconoscendo che la condotta sopra esposta possa esporre gli amministratori a responsabilità di natura sia penale che patrimoniale.

E-fattura: alcune novità introdotte

Dal 1° di luglio 2022 la fattura elettronica sarà obbligatoria anche per i forfettari, fatta eccezione solo per coloro che l’anno scorso non hanno superato la soglia dei 25 mila euro di ricavi/compensi, che avranno tempo per adeguarsi alla novità  sino al 2024.

Una delle possibilità conseguenti da questa introduzione è la riduzione di uno o due anni dei termini di decadenza degli accertamenti per l’Iva e per le imposte sui redditi, ma solo se il pagamento è tracciabile.

Invece, per quanto riguarda gli enti non commerciali, l’obbligo di fatturazione non sussiste  se questi svolgono solo attività istituzionale. Stesso principio si applica agli enti associativi che beneficiano dell’esclusione dell’Iva di cui all’articolo 4 del D.P.R. 633/72. Al contrario, dovranno emettere fattura elettronica gli enti istituzionali che svolgono anche attività economica in relazione a tutte le operazioni riconducibili a suddetta attività.

Sicurezza: per la Cassazione le telecamere di videosorveglianza in condominio non sono una spesa voluttuaria o gravosa

Con l’ordinanza 14969/2022 la Corte di Cassazione ha dato risposta alla questione relativa alle maggioranze necessarie in assemblea condominiale per approvare l’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle parti comuni di edificio, sollevata da una condomina che contestava una delibera condominiale, con suddetto oggetto, in quanto approvata a maggioranza e non all’unanimità. Richiamando la “Riforma del condominio” del 2012 e in particolar modo l’articolo 1122 ter del Codice civile, in base al quale le deliberazioni concernenti l’installazione di impianti di videosorveglianza in parti comuni di edificio devono essere approvate a maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (come previsto dal secondo comma dell’articolo 1136 Codice civile), la Corte non ha ritenuto ragionevole considerare le spese sostenute per la sicurezza come voluttuarie o gravose.

InfoCamere ha misurato la capacità di acquisto delle imprese nel campo della cessione dei crediti: dai bilancio 2020 risulta una capienza fiscale di circa 50 miliardi di euro

InfoCamere, società delle Camere di Commercio per l’innovazione digitale, ha misurato i crediti fiscali che le società di capitale possono assorbire: le imprese avrebbero una capacità di acquisto di circa 50 miliardi di euro, secondo quanto risulta da un’analisi dei bilanci delle società di capitale relativi al 2020. Ed è proprio con il D. L. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”) che tale informazione passa in primo piano: il Governo, infatti, ha reso possibile, con il provvedimento, la cessione dei crediti dalle banche ai correntisti qualificati come clienti professionali. Tra questi rientrerebbero proprio le imprese che devono, però, rispettare parametri di bilancio stringenti, come un fatturato al netto di almeno 40 milioni. Tenendo conto di questa eccessiva limitazione, bisogna anche valutare che non tutte le imprese con tale capacità saranno disposte a divenire acquirenti nel campo della cessione dei crediti.

Le nuove regole degli appalti: ecco cosa potrebbe cambiare

La Camera ha approvato in via definitiva la Legge delega per la riforma degli appalti e definito ben 31 criteri che il Governo dovrà rispettare nella stesura del nuovo codice, che dovrebbe essere approvato per il 31 marzo 2023. Tra i punti più significativi della riforma, sicuramente vi è la volontà di una maggiore tutela per le micro, piccole e medie imprese. Dovrà poi essere inserita obbligatoriamente nei bandi una clausola di revisione dei prezzi. Altri aspetti essenziali, su cui ha voluto concentrarsi la Camera, saranno la riduzione delle stazioni appaltanti e il rafforzamento del ruolo delle Centrali di Committenza nonché la ricerca di un nuovo punto di equilibrio per l’Anac. Infine, è stata discussa la volontà del Governo di affidare la stesura dello schema del nuovo codice degli appalti al Consiglio di Stato.

Aziende italiane pioniere della transizione ecologica: promosse a pieni voti secondo i criteri Esg

Statista, la società di rilievo internazionale nell’analisi di dati, ha valutato le società italiane Leader della sostenibilità tra le migliori di Europa, riconoscendogli 75,7 punti su cento secondo i criteri Esg (enviromental, social, governance). Si tratta di Società con forti strategie di sostenibilità e con modelli di business sempre più sostenibili, tra cui spiccano nomi quali Prysmian, ledear globale della produzione di cavi tlc e delle infrastrutture elettriche con il suo obiettivo zero emissioni entro il 2035 o Mercegaglia Steel, che lavora l’acciaio utilizzando energia prodotta da fonti rinnovabili.

Stoccaggi, rigassificatori e metanodotti: uno studio della Cdp per limitare le importazioni italiane di energia

Uno studio della Cdp per “risolvere” la dipendenza energetica da paesi esteri e ridurre la fornitura Russa di gas annuo indica tre soluzioni: procedere al riempimento degli stoccaggi, acquistando 120 terawattora di gas per una spesa pari a 12 miliardi di euro, potenziare il Tap e incrementare la fornitura dai metanodotti del Nord Africa oppure rafforzare le attuali capacità di rigassificazione.

Tuttavia, non dice cosa accadrà una volta esauriti gli stoccaggi né tantomeno che se si elimina del tutto la fornitura Russa si dovrà aumentare necessariamente la dipendenza da paesi Nordafricani o del Medio Oriente fino a quote maggiori dell’attuale fornitura Russa.

Diritto Tributario: i costi del noleggio di aeromobili sono stati ritenuti deducibili dal reddito d’impresa

La Ctr delle Marche, con la sentenza 48/16 del 25 gennaio 2016, ha affermato essere inerente all’attività aziendale il costo sostenuto per il noleggio di aeromobili per il trasporto del legale rappresentante della società e dei consulenti. L’Agenzia delle Entrate prima, e la Ctp poi, ai fini della deduzione dal reddito d’impresa, non ritenevano soddisfatto il principio di cui all’art. 109, co. 5, Tuir, in quanto nelle fatture non era stata specificata l’identità e la quantità dei passeggeri ed il dettaglio dei voli effettuati.

Di diverso avviso la Ctr, secondo la quale, nel caso di specie, il collegamento con l’attività di impresa era provato dal fatto che in tutte le città di destinazione il gruppo deteneva interessi economici, che era sempre stata dimostrata la presenza a bordo dell’aereo del presidente dell’impresa e soprattutto che l’entità delle somme spese era congrua rispetto ai ricavi dichiarati.