Accordo di uscita e NASpI: attenzione alla forma. La Cassazione chiude la porta all’analogia

Con l’ordinanza n. 6988 del 24 marzo 2026, la Suprema Corte fissa un limite preciso: l’indennità di disoccupazione in caso di risoluzione consensuale spetta solo entro i confini stabiliti dalla legge. Nessuno spazio per interpretazioni estensive, nemmeno negli esodi incentivati.

Il caso riguardava una lavoratrice che, nell’ambito di un piano di riorganizzazione aziendale, aveva raggiunto un accordo di risoluzione consensuale del rapporto in sede sindacale, con corresponsione di un incentivo all’esodo. All’esito, aveva chiesto l’accesso alla NASpI. La domanda è stata respinta in sede amministrativa e, dopo un percorso giudiziario che ha visto la Corte d’appello applicare in via analogica norme non direttamente applicabili al caso, la Cassazione ha riformato la decisione enunciando dei princìpi di portata generale.

I principi fissati dalla Corte:

  1. La NASpI in caso di risoluzione consensuale è accessibile esclusivamente quando la cessazione avviene nell’ambito della procedura prevista dall’art. 7, l. n. 604/1966. Al di fuori di tale perimetro, la cessazione non è qualificabile come “involontaria” e il diritto alla prestazione non sorge.
  2. L’analogia è strumento interpretativo praticabile solo in presenza di un vuoto normativo. Poiché la materia è disciplinata dall’art. 3, d.lgs. n. 22/2015, non vi è lacuna da colmare: ogni estensione analogica — inclusa quella all’offerta conciliativa ex art. 6, d.lgs. n. 23/2015 — è da ritenersi indebita.
  3. La finalità organizzativa dell’accordo e la presenza di un incentivo all’esodo non sono elementi sufficienti a trasformare una risoluzione consensuale in una cessazione involontaria. In assenza di un atto di licenziamento — anche solo avviato — il diritto alla NASpI non può essere fondato.
Appare, quindi, evidente come la struttura giuridica dell’accordo di uscita assuma importanza determinante. Un accordo conciliativo tecnicamente impeccabile sul piano civilistico può rivelarsi pregiudizievole sul piano previdenziale, se non inserito nella cornice procedurale corretta. La valutazione dovrà necessariamente essere condotta prima della firma, non dopo.

Per le imprese che gestiscono piani di riduzione del personale, la pronuncia impone una riflessione sulla struttura degli accordi di esodo: la sede, la forma e il percorso procedurale non sono dettagli, ma elementi che incidono direttamente sui diritti dei lavoratori coinvolti e, di riflesso, sulla tenuta complessiva dell’operazione.

Testamento olografo ritrovato in corso di causa: la Cassazione ne afferma la prevalenza sulla successione legittima

Il caso riguarda una divisione ereditaria avviata in base alle regole della successione ab intestato. Nel corso del giudizio — a preclusioni istruttorie già maturate — viene prodotto un testamento olografo della de cuius, pubblicato dopo la chiusura dell’istruttoria e successivamente disconosciuto da alcune delle parti. I giudici di merito ne escludono la rilevanza. La Cassazione accoglie il ricorso e enuncia i seguenti principi.

  1. Il documento formatosi dopo le preclusioni istruttorie di primo grado non è soggetto a decadenza: rientra tra i nuovi mezzi di prova ammissibili in appello ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., indipendentemente dal fatto che la parte avrebbe potuto acquisirlo in precedenza.
  2. In virtù del principio di acquisizione della prova (Sez. U. n. 4835/2023), il documento ritualmente prodotto spieghi i suoi effetti nel processo a prescindere dalla parte che lo ha depositato. Le beneficiarie del testamento non sono tenute a dichiarare di volersi avvalere della designazione testamentaria.
  3. La modifica della domanda di divisione — da successione legittima a testamentaria — non costituisce domanda nuova ed è proponibile per la prima volta in appello, stante la prevalenza del titolo testamentario ai sensi dell’art. 457, comma 2, c.c.
  4. Il mero disconoscimento del testamento olografo non ne preclude l’utilizzabilità. Chi contesta l’autenticità della scheda è tenuto a proporre autonoma azione di accertamento negativo, con onere della prova a proprio carico (Sez. U. n. 12307/2015). Non trova applicazione il procedimento di verificazione ex art. 216 c.p.c.

La pronuncia diventa, quindi, estremamente rilevante in tutti i giudizi di divisione ereditaria in cui emerga tardivamente una scheda testamentaria, anche a distanza di anni dall’apertura della successione. Una valutazione tempestiva della strategia processuale rimane essenziale per tutelare le ragioni di ciascun coerede.

𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗹𝘂𝗰𝗲 𝗲 𝗴𝗮𝘀: 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗻𝘀𝗼 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗼, 𝗶𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗲 𝗻𝘂𝗹𝗹𝗼

Con l’approvazione definitiva del 𝗗𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗕𝗼𝗹𝗹𝗲𝘁𝘁𝗲 da parte del Senato, cambia radicalmente il quadro normativo relativo alla promozione e alla conclusione dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas.
Le nuove disposizioni, che entreranno in vigore dopo 60 giorni dalla pubblicazione della norma in G.U introducono un principio chiaro: il 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗻𝘀𝗼 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝘃𝗮𝗹𝗶𝗱𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗼.
In 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲:
• saranno 𝘃𝗶𝗲𝘁𝗮𝘁𝗲 le 𝘁𝗲𝗹𝗲𝗳𝗼𝗻𝗮𝘁𝗲 commerciali effettuate senza previo consenso del consumatore;
• il fornitore dovrà essere in grado di 𝗱𝗶𝗺𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝗿𝗲 l’esistenza del 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗻𝘀𝗼;
• i 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗶 conclusi in assenza di autorizzazione valida potranno essere dichiarati 𝗻𝘂𝗹𝗹𝗶;
• le chiamate dovranno provenire da 𝗻𝘂𝗺𝗲𝗿𝗶 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶 𝗲 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗻𝗱𝘂𝗰𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶 𝗮𝗹𝗹’𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲.
La disciplina entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con un periodo transitorio di 60 giorni previsto per consentire agli operatori di adeguare procedure, sistemi di raccolta consensi e processi commerciali.
Per le imprese del settore energia, la questione non riguarda soltanto la compliance normativa, ma anche la tenuta giuridica dei contratti acquisiti.
Aggiornare procedure interne, script commerciali, CRM, informative privacy e sistemi di tracciamento del consenso diventa oggi un passaggio essenziale per ridurre il rischio di contenzioso e tutelare il valore del portafoglio clienti.

 

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Al via il 7 aprile la nuova legge sulle PMI

La Legge 11 marzo 2026, n. 34, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026, rappresenta la prima Legge annuale sulle Piccole e Medie Imprese (PMI) italiana. La norma entra in vigore dal 7 aprile 2026 e introduce un pacchetto di misure finalizzate a sostenere competitività, innovazione, aggregazione e semplificazione amministrativa delle imprese italiane.

1. Agevolazioni e incentivi per le reti d’impresa

La legge promuove l’aggregazione tra PMI attraverso il contratto di rete. Tra le misure principali:

  • Sospensione d’imposta sugli utili reinvestiti nei progetti comuni delle reti per il triennio 2026‑2028;
  • Incentivi per investimenti in innovazione e sviluppo tecnologico all’interno delle reti;
  • Programmi di sostegno settoriali (es. filiera moda con stanziamenti fino a 100 milioni di euro).

Impatto pratico: le reti di impresa possono crescere in dimensione e competitività, beneficiando di agevolazioni fiscali e finanziarie.

2. Semplificazioni amministrative e digitali

Sono previste misure per ridurre la burocrazia e favorire la digitalizzazione dei processi:

  • Procedure semplificate per sicurezza sul lavoro e adempimenti tecnici;
  • Comunicazioni digitali tra imprese e pubblica amministrazione più rapide;
  • Eliminazione dell’obbligo di RCA sui carrelli elevatori aziendali, pur mantenendo responsabilità civili verso terzi.

Impatto pratico: minori oneri amministrativi, costi ridotti e più tempo per le attività operative.

3. Lotta alle false recensioni online

Una delle novità più rilevanti riguarda la trasparenza digitale e la tutela della reputazione aziendale:

  • Recensioni lecite solo se pubblicate entro 30 giorni dalla fruizione del servizio o prodotto, da persone reali e senza incentivi economici;
  • Divieto di acquistare o vendere recensioni online;
  • Monitoraggio e linee guida affidati all’AGCM, in coordinamento con AGCOM e Ministero del Turismo.

Impatto pratico: le imprese devono aggiornare le policy interne, monitorare attivamente le recensioni e adeguare i contratti con piattaforme digitali per evitare sanzioni.

4. Ricambio generazionale e lavoro

Per le PMI con meno di 50 dipendenti:

  • Introduzione di un part‑time incentivato per lavoratori prossimi alla pensione, biennio 2026‑2027;
  • Favorisce l’ingresso di giovani e nuove competenze nella struttura aziendale.

5. Accesso al credito e aggregazione

La legge semplifica l’accesso al credito e promuove strumenti di garanzia per PMI e start‑up innovative, rafforzando anche l’artigianato e la coesione delle filiere territoriali.

Cosa devono fare le imprese

  • Verificare contratti di rete e programmi di investimento comuni per sfruttare le agevolazioni fiscali;
  • Adeguare procedure di sicurezza e compliance secondo le nuove semplificazioni;
  • Aggiornare policy digitali e strumenti di gestione delle recensioni online;
  • Preparare procedure interne per segnalare contenuti illeciti;
  • Valutare l’opportunità di part‑time incentivato per la gestione del ricambio generazionale.

In sintesi

La L. 11 marzo 2026, n. 34 offre un quadro integrato di sostegno e semplificazione per le PMI italiane, con impatti concreti su:

  • Costi e procedure operative;
  • Competitività e capacità di investimento;
  • Reputazione digitale e trasparenza commerciale;
  • Gestione del personale e innovazione organizzativa.

Le imprese devono prepararsi rapidamente ad adeguamenti normativi e organizzativi per sfruttare pienamente le opportunità e rispettare le nuove regole.

Quando l’insolvenza diventa europea: cosa cambia davvero con la Direttiva UE 2022/0408/COD

La nuova Direttiva UE 2022/0408/COD, firmata dai presidenti di Parlamento Europeo e Consiglio il 30 marzo 2026, rappresenta un passaggio destinato a incidere profondamente sul diritto della crisi e dell’insolvenza negli Stati membri.

Dopo la Direttiva (UE) 2019/1023 sulla ristrutturazione preventiva, l’Unione europea interviene ora su un terreno diverso: armonizzare alcuni aspetti “core” delle procedure concorsuali nazionali, con l’obiettivo di ridurre le differenze tra ordinamenti, favorire gli investimenti cross-border e aumentare la prevedibilità per creditori, investitori e operatori.

Tra le principali novità introdotte:

Azioni revocatorie: vengono previsti criteri più uniformi per contestare atti pregiudizievoli compiuti prima dell’insolvenza.

Pre-pack sales: viene introdotta una disciplina europea minima per la vendita accelerata dell’azienda o di rami aziendali prima dell’apertura formale della procedura.

Doveri degli amministratori: particolare attenzione è dedicata all’obbligo di attivarsi tempestivamente in presenza di insolvenza, con un termine massimo di tre mesi o con misure equivalenti previste dagli ordinamenti nazionali.

Tracciabilità degli attivi: le autorità e i curatori potranno accedere più facilmente a registri bancari e registri dei titolari effettivi per individuare beni e risorse del debitore.

Microimprese: sono previste procedure semplificate e meno onerose per la liquidazione delle imprese di minori dimensioni.

Trasparenza: gli Stati membri dovranno pubblicare schede standardizzate sulle proprie regole in materia di insolvenza, rendendo più agevole la valutazione dei rischi nei contesti internazionali.

Per il sistema italiano, la direttiva potrebbe avere un impatto rilevante sul coordinamento con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in particolare in tema di responsabilità degli amministratori, revocatorie, composizione negoziata e operazioni di M&A distressed.

Il termine previsto per il recepimento è di due anni e nove mesi: si apre quindi una fase di adeguamento che richiederà attenzione da parte di imprese, organi societari, creditori e professionisti.

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Nuova vita per le accomandite: arrivano le società di partenariato

Con il decreto legislativo attuativo della legge Capitali, l’Italia introduce un nuovo veicolo societario pensato per il private equity e il venture capital: la società di partenariato.

Cosa cambia rispetto alle vecchie accomandite?

  • Chiarezza tra soci gestori (accomandatari) e investitori passivi (accomandanti), con responsabilità limitata per questi ultimi.
  • Struttura flessibile ispirata alla limited partnership anglosassone, più adatta agli investimenti collettivi.
  • Maggiore attrattiva per investitori professionali e capitali esteri.
  • Governance moderna e funzionale, senza vincoli rigidi della tradizionale SAPA.

Una novità che rende l’accomandita uno strumento di investimento moderno, efficiente e strategico, aprendo nuove opportunità per le imprese italiane e i loro investitori.

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Incentivi alle PMI sotto i riflettori: rischio di riduzioni draconiane

Negli ultimi giorni il tema degli incentivi pubblici per le imprese – e in particolare delle misure dedicate alle PMI – è tornato al centro del dibattito politico e normativo nazionale, con proposte e discussioni orientate a ridurre o rivedere il perimetro degli strumenti di supporto pubblico nel contesto della nuova legge di bilancio e delle politiche europee sul mercato unico.

Anche strumenti storici come la cosiddetta “Nuova Marcora” – il regime agevolativo volto a sostenere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle società cooperative di piccola e media dimensione – sono stati oggetto di revisione e di confronto pubblico, con richiami alla necessità di razionalizzare gli incentivi, alleggerire la spesa pubblica e riorientare le risorse verso strumenti più mirati ed efficaci.

 Il quadro attuale sugli incentivi alle PMI

✔️ Nuova Marcora: il regime agevolativo prosegue, ma è stato aggiornato tramite decreto direttoriale, con una definizione più puntuale dei requisiti di accesso, delle modalità procedurali e delle condizioni di erogazione dei finanziamenti agevolati per cooperative di piccola e media dimensione.

✔️ Revisione degli incentivi pubblici: nel dibattito politico sulla legge di bilancio e sul contenimento della spesa, molte misure storiche a favore delle PMI sono state rimesse in discussione, con proposte volte a semplificare, consolidare o, in alcuni casi, ridurre la portata degli strumenti di supporto.

✔️ Impatto su imprese e operatori: ogni possibile revisione o razionalizzazione coinvolge piani strategici di crescita, investimenti e rilancio competitivo delle PMI italiane e cooperative, aumentando l’importanza di interpreti e advisor qualificati che orientino le imprese nella transizione normativa.

Responsabilità del notaio e dichiarazioni del venditore nella compravendita immobiliare

Con l’ordinanza n. 2342/2026 del 4 febbraio scorso, la Corte di Cassazione ha ribadito i limiti della responsabilità professionale del notaio nelle compravendite immobiliari, con particolare riferimento alle dichiarazioni del venditore circa l’estinzione del mutuo e la cancellazione dell’ipoteca.

La vicenda riguardava una compravendita conclusa sulla base di una certificazione bancaria poi rivelatasi falsa, attestante l’avvenuta estinzione del mutuo ipotecario. L’acquirente aveva agito contro il notaio rogante per il risarcimento dei danni, lamentando l’omessa verifica della veridicità di tali dichiarazioni.

La Cassazione ha escluso ogni responsabilità del notaio, confermando che:

  • il notaio non è tenuto a verificare la veridicità delle dichiarazioni negoziali rese dal venditore e accettate dall’acquirente, quando esse appaiano formalmente attendibili;

  • tali dichiarazioni attengono alla sfera del rapporto contrattuale tra le parti e rientrano nel rischio negoziale assunto dall’acquirente;

  • solo una espressa richiesta di accertamenti ulteriori da parte dell’interessato può ampliare gli obblighi di verifica del notaio;

  • non è configurabile una responsabilità solidale del notaio per le dichiarazioni mendaci del venditore, in assenza di un proprio inadempimento professionale.

La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata che delimita la funzione del notaio quale garante della legalità formale dell’atto, ma non della veridicità delle dichiarazioni di parte, riaffermando il principio di autoresponsabilità delle parti nella valutazione del rischio contrattuale e così indirettamente mettendo in luce l’importanza di un’assistenza legale specializzata sin dalle prime fasi della negoziazione e, soprattutto, nella fase di stesura di un contratto preliminare di compravendita in grado di tutelare adeguatamente l’acquirente

𝗡𝗼𝘃𝗶𝘁à 𝗔𝗡𝗔𝗖 𝘀𝘂𝗹 𝘄𝗵𝗶𝘀𝘁𝗹𝗲𝗯𝗹𝗼𝘄𝗶𝗻𝗴 (𝗗𝗲𝗹𝗶𝗯. 𝗻. 𝟰𝟳𝟴/𝟮𝟲.𝟭𝟭.𝟮𝟬𝟮𝟱): 𝗰𝗼𝘀𝗮 𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲 𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗶 𝗠𝗼𝗱𝗲𝗹𝗹𝗶 𝟮𝟯𝟭

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato le nuove Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione (Delib. n. 478/2025). Le Linee Guida forniscono indicazioni operative su canali, gestione, ruolo del gestore, misure di tutela e aspetti sanzionatori, armonizzando l’applicazione del d.lgs. 24/2023 e integrando le precedenti disposizioni ANAC.

𝗜𝗺𝗽𝗮𝘁𝘁𝗼 𝘀𝘂𝗶 𝗠𝗼𝗱𝗲𝗹𝗹𝗶 𝟮𝟯𝟭 𝗴𝗶à 𝗲𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶
I Modelli 231 devono ora richiamare e integrare esplicitamente il canale interno di segnalazione conforme ai requisiti del d.lgs. 24/2023: 𝗱𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗶, 𝗺𝗼𝗱𝗮𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼, 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗲 𝗿𝗶𝗳𝗲𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶 𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶/𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗻 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗻𝗶.

Se la gestione è affidata a soggetti esterni o il canale è condiviso, il Modello/atto organizzativo deve allegare/descrivere il contratto e le responsabilità (anche con riguardo al trattamento dati; contitolarità in caso di condivisione).

Va verificato e aggiornato il sistema disciplinare del Modello 231 alla luce dell’art. 21 del d.lgs. 24/2023 (sanzioni per violazioni connesse al canale e al divieto di ritorsioni).

𝗧𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗶 𝗲 𝗿𝗮𝗰𝗰𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲
I termini di adeguamento previsti dal d.lgs. 24/2023 sono già efficaci: le Linee Guida non introducono un nuovo differimento temporale ma chiariscono modalità e contenuti necessari.

𝗖𝗼𝘀𝗮 𝗳𝗮𝗿𝗲 𝘀𝘂𝗯𝗶𝘁𝗼?
1. verificare che il Modello 231 richiami il canale e descriva responsabilità/contratti;
2. aggiornare il sistema disciplinare per includere le sanzioni previste;
3. controllare il flusso privacy (informative, basi giuridiche, eventuale contitolarità);
4. pianificare formazione e comunicazione interna.

Siete sicuri che il vostro Modello 231 sia ancora conforme, valido ed efficace?

Criptovalute: cosa cambia dal 1° gennaio 2026?

Criptovalute: cosa cambia dal 1° gennaio 2026?

Le principali novità fiscali per investitori e imprese

Dal 1° gennaio 2026 entreranno in vigore importanti modifiche alla disciplina fiscale applicabile alle criptovalute. Si tratta di interventi che rafforzano il quadro normativo introdotto negli ultimi anni e che avranno un impatto rilevante sia per i contribuenti privati sia per gli operatori del settore.

Ecco i punti chiave da conoscere:

1. Aumento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze

L’aliquota sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto‐asset passerà dall’attuale 26% al 33%.
Il nuovo carico fiscale si applicherà a tutte le plusvalenze realizzate dal 2026, senza più alcuna soglia di esenzione: anche guadagni di importo modesto diventano fiscalmente rilevanti.

2. Rivalutazione del valore delle cripto

Resta confermata la possibilità di “rivalutare” il valore di carico dei cripto‐asset detenuti, con applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 18%. Lo strumento può risultare utile per mitigare l’effetto del futuro aumento d’imposta, riallineando il costo fiscale al valore di mercato.

3. Maggiori obblighi di trasparenza per gli operatori

Dal 2026 entreranno in vigore gli obblighi europei di comunicazione dei dati relativi alle operazioni in criptovalute.
Gli intermediari (exchange, wallet provider, VASP) dovranno trasmettere alle autorità fiscali informazioni su transazioni, giacenze e identità dei clienti.
Per i contribuenti ciò significa un rafforzamento della tracciabilità e una crescente convergenza tra norme fiscali e quadro regolatorio MiCA.

4. Qualificazione fiscale delle operazioni cripto

Permute, conversioni, utilizzo delle cripto per pagamenti, attività di staking, mining e operazioni DeFi continueranno a generare imponibile secondo le regole già in vigore:
– plusvalenze tassate in via sostitutiva;
– redditi ordinari per le attività generative (staking/mining), secondo valutazione caso per caso.