Con l’ordinanza n. 6988 del 24 marzo 2026, la Suprema Corte fissa un limite preciso: l’indennità di disoccupazione in caso di risoluzione consensuale spetta solo entro i confini stabiliti dalla legge. Nessuno spazio per interpretazioni estensive, nemmeno negli esodi incentivati.
Il caso riguardava una lavoratrice che, nell’ambito di un piano di riorganizzazione aziendale, aveva raggiunto un accordo di risoluzione consensuale del rapporto in sede sindacale, con corresponsione di un incentivo all’esodo. All’esito, aveva chiesto l’accesso alla NASpI. La domanda è stata respinta in sede amministrativa e, dopo un percorso giudiziario che ha visto la Corte d’appello applicare in via analogica norme non direttamente applicabili al caso, la Cassazione ha riformato la decisione enunciando dei princìpi di portata generale.
I principi fissati dalla Corte:
- La NASpI in caso di risoluzione consensuale è accessibile esclusivamente quando la cessazione avviene nell’ambito della procedura prevista dall’art. 7, l. n. 604/1966. Al di fuori di tale perimetro, la cessazione non è qualificabile come “involontaria” e il diritto alla prestazione non sorge.
- L’analogia è strumento interpretativo praticabile solo in presenza di un vuoto normativo. Poiché la materia è disciplinata dall’art. 3, d.lgs. n. 22/2015, non vi è lacuna da colmare: ogni estensione analogica — inclusa quella all’offerta conciliativa ex art. 6, d.lgs. n. 23/2015 — è da ritenersi indebita.
- La finalità organizzativa dell’accordo e la presenza di un incentivo all’esodo non sono elementi sufficienti a trasformare una risoluzione consensuale in una cessazione involontaria. In assenza di un atto di licenziamento — anche solo avviato — il diritto alla NASpI non può essere fondato.
Per le imprese che gestiscono piani di riduzione del personale, la pronuncia impone una riflessione sulla struttura degli accordi di esodo: la sede, la forma e il percorso procedurale non sono dettagli, ma elementi che incidono direttamente sui diritti dei lavoratori coinvolti e, di riflesso, sulla tenuta complessiva dell’operazione.