Provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. anche per controversie in materia di Superbonus 110%

Il Tribunale di Firenze, con ordinanza dell’11 marzo 2025, ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da un condominio contro l’impresa appaltatrice, ordinando il rilascio immediato del cantiere e condannando la società resistente al pagamento delle spese di lite.

La controversia nasce dall’inadempimento contrattuale dell’appaltatore, che ha sospeso i lavori senza giustificato motivo, causando ritardi tali da compromettere l’accesso alle agevolazioni fiscali del Superbonus 110%. Il giudice ha riconosciuto sia il fumus boni iuris, considerando la mancata esecuzione delle opere nei termini pattuiti, sia il periculum in mora, derivante dal degrado e dall’abbandono del cantiere, con conseguente danno per il condominio.

Nel provvedimento, si evidenzia come sia pacifico che l’appaltatore abbia sospeso i lavori in violazione dell’art. 11 del contratto, che prevedeva la sospensione solo in caso di avversità atmosferiche o cause di forza maggiore, oltre alla mancata ultimazione dei lavori entro il termine essenziale del 31 ottobre 2022, termine espressamente pattuito in funzione del beneficio fiscale.
Il Giudice ha quindi ritenuto sussistente un inadempimento non di scarsa importanza da parte dell’appaltatrice, idoneo a supportare l’accertamento della risoluzione di diritto del contratto a seguito della diffida ad adempiere e così ritenendo sussistente il fumus boni iuris.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha riconosciuto l’urgenza per il Condominio di rientrare nella piena disponibilità del cantiere per poter affidare i lavori a una nuova impresa e completarli, evitando ulteriori pregiudizi derivanti dallo stato di abbandono, come il rischio di deterioramento delle opere e dei materiali.

Alle porte l’obbligo di assicurazione contro gli eventi catastrofali. Forse.

La Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 101-112, della legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha introdotto l’obbligo, per tutte le imprese con sede sul territorio nazionale, di proteggersi contro le catastrofi naturali per mezzo di apposita copertura assicurativa.

Recentemente, il Decreto Ministeriale n. 18/2025ha dettato le modalità operative per l’attuazione della norma, individuando, con maggior precisione, gli obblighi a carico degli assicurandi e degli assicuratori.

Questi i punti chiave del Decreto:

Ambito di Applicazione

L’obbligo assicurativo riguarda:

  • Imprese con sede legale in Italia, iscritte al Registro delle Imprese.

  • Imprese con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione in Italia, anch’esse iscritte al Registro delle Imprese.

Sono escluse dall’obbligo:

  • Imprese agricole, definite ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile.

  • Imprese i cui immobili siano gravati da abuso edilizio o costruiti senza le necessarie autorizzazioni.

Beni da Assicurare

Le polizze devono coprire le immobilizzazioni materiali, come definite nell’articolo 2424 del Codice Civile, tra cui:

  • Terreni e fabbricati.

  • Impianti e macchinari.

  • Attrezzature industriali e commerciali.

Eventi Coperti

Le polizze devono garantire copertura contro danni diretti causati dai seguenti eventi catastrofali:

  • Sismi.

  • Alluvioni.Frane.

  • Inondazioni ed esondazioni.

Determinazione dei Premi

I premi assicurativi devono essere proporzionali al rischio, considerando:

  • Ubicazione geografica dell’impresa.

  • Vulnerabilità dei beni assicurati

  • Dati storici, mappe di rischio e modelli predittivi.

Franchigie e Limiti di Indennizzo

Il decreto prevede:

  • Per somme assicurate fino a 30 milioni di euro, una franchigia massima del 15% del danno indennizzabile.

  • Per somme superiori, franchigie negoziabili tra le parti.

  • Limiti di indennizzo variabili:

    • Fino a 1 milione di euro: copertura totale.

    • Da 1 a 30 milioni di euro: copertura di almeno il 70% della somma assicurata.

    • Oltre 30 milioni di euro: condizioni negoziabili.

Termini per l’adeguamento

Al momento il termine di entrata in vigore dell’obbligo assicurativo è il 31 marzo 2025 (per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, il termine è esteso al 31 dicembre 2025). Tuttavia, in questi giorni, risulterebbe allo studio un rinvio di sette mesi, attualmente all’esame della commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati.

Rinvio al 2026 per le nuove competenze dei Giudici di Pace

Secondo quanto emerso da un incontro tra Consiglio Nazionale Forense e Ministero della Giustizia, pare certo lo slittamento al 30 giugno 2026 dell’entrata in vigore delle nuove attribuzioni di competenza ai Giudici di Pace. La scelta sarebbe motivata dalle gravi carenze di organico, anche se lo slittamento rischia di compromettere il raggiungimento degli obiettivi PNRR.

Le modifiche in tema di competenza riguardano, in particolare, l’assegnazione, esclusiva, ai Giduci di Pace delle controversie in tema di condominio, in tema di beni mobili fino a 30 mila Euro di valore ed in tema di risarcimento danni da circolazione stradale fino a 50 mila euro.

 

Obbligo di pec per gli amministratori di società. Dal Ministero le indicazioni operative.

Con nota del 12 marzo 2025 il MiMit ha pubblicato la nota n. 43836 con cui fornisce le “prime indicazioni interpretative ed operative concernenti l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria introdotto dalla legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027)”.

Oggetto

La nota individua il perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione dell’obbligo, con specifico riferimento ai destinatari dell’obbligo, ai termini per l’adempimento, alle condizioni di ammissibilità dell’indirizzo PEC comunicato al registro, ai diritti di segreteria e alle misure sanzionatorie per l’eventuale inadempimento.

Termini

Per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 (nonché per le imprese che – pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente – presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025) l’adempimento dell’obbligo di iscrizione del domicilio digitale dei propri amministratori è posto in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese.

Per le imprese già costituite e iscritte nel registro antecedentemente alla data del 1° gennaio 2025, la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori deve avvenire al momento della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, ovvero della nomina del liquidatore, e in ogni caso entro il 30 giugno 2025.

Rivoluzione Digitale nel Mondo Finanziario Italiano: Arriva il Decreto DORA!

Il 10 marzo 2025 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 2025, che adegua la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2022/2554, noto come Digital Operational Resilience Act (DORA).

Punti salienti del provvedimento:

  • Ambito di applicazione: Il decreto si applica a una vasta gamma di entità finanziarie, tra cui banche, assicurazioni, società di investimento, fornitori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica, con l’obiettivo di garantire una resilienza operativa digitale uniforme nel settore finanziario.

  • Obblighi in materia di gestione del rischio ICT: Le entità finanziarie sono tenute a implementare solidi sistemi di gestione del rischio legato alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), includendo politiche e procedure per identificare, proteggere, rilevare, rispondere e recuperare da minacce e incidenti informatici.

  • Segnalazione degli incidenti ICT: È obbligatoria la segnalazione tempestiva agli organi competenti degli incidenti ICT significativi, al fine di garantire una risposta coordinata e mitigare l’impatto sul sistema finanziario.

  • Test di resilienza operativa digitale: Le entità finanziarie devono sottoporsi periodicamente a test di resilienza operativa digitale, tra cui valutazioni delle vulnerabilità e test di penetrazione, per assicurare l’efficacia delle misure di sicurezza adottate.

  • Gestione dei rischi derivanti da terze parti ICT: Il decreto impone una supervisione rigorosa dei rischi associati ai fornitori terzi di servizi ICT critici, richiedendo accordi contrattuali dettagliati e monitoraggio continuo delle prestazioni.

  • Ruolo delle autorità competenti: Le autorità nazionali di vigilanza sono incaricate di monitorare la conformità delle entità finanziarie alle disposizioni del decreto, con poteri sanzionatori in caso di violazioni. Banca d’ItaliaConsobIVASS e COVIP sono le Autorità competenti individuate dal decreto per il rispetto degli obblighi posti dal DORA.

  • Sanzioni: fino al 10% del fatturato per le Violazioni Gravi commesse da persone giuridiche e fino a 5 milioni di Euro per quelle commesse dalle persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo.

Quindi?

Il decreto DORA, obbliga banche, assicurazioni e altri operatori del settore a:

  • : Investire in sistemi di sicurezza più avanzati, per proteggersi da attacchi informatici e altri incidenti.

  • : Individuare i punti deboli dei loro sistemi e mettere in atto misure per prevenirli.

  • : Avere piani di emergenza ben definiti, per riprendersi rapidamente in caso di problemi.

  • : Vigilare attentamente sui fornitori di servizi tecnologici (cloud, software, ecc.), che spesso rappresentano un anello debole della catena.

Cosa cambia in pratica?

Per le aziende del settore finanziario, il decreto DORA rappresenta una vera e propria sfida. Devono adeguarsi rapidamente alle nuove regole, il che significa:

  • : Valutare attentamente i rischi informatici a cui sono esposte.

  • : Investire in nuove tecnologie e software per proteggere i dati.

  • : Assicurarsi che tutti i dipendenti siano consapevoli dei rischi e sappiano come comportarsi in caso di emergenza.

  • : Assicurarsi che i contratti con i fornitori di servizi tecnologici prevedano adeguate garanzie di sicurezza.

  • : Se un destinatario del decreto subisce un attacco informatico, dovrà segnalarlo immediatamente non solo alle Autorità Competenti, ma anche al CSIRT Italia, il centro di competenza nazionale per la sicurezza cibernetica.

Approvato in via definitiva il ddl sul limite alla responsabilità civile dei sindaci

Oggi, 12 marzo 2025, il Senato ha approvato il ddl A.S. 1155 che modifica l’articolo 2407 del codice civile in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale.

Principali modifiche introdotte:

  • Responsabilità limitata: La nuova norma sostituisce la precedente responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori con una responsabilità limitata, basata su scaglioni proporzionati al compenso annuo percepito:

    • Fino a 10.000 euro: responsabilità limitata a quindici volte il compenso;
    • Da 10.000 a 50.000 euro: responsabilità limitata a dodici volte il compenso;
    • Oltre 50.000 euro: responsabilità limitata a dieci volte il compenso.
  • Termine di prescrizione: È stato introdotto un termine di prescrizione di cinque anni per l’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci, decorrente dal deposito della relazione ex articolo 2429 del codice civile relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno.

La legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un nuovo passo verso la digitalizzazione dei rapporti tra privati e PA

Un nuovo passo verso la digitalizzazione dei rapporti tra privati e PA.
Con comunicato stampa odierno, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’operatività del “nuovo servizio che consente di eleggere un “domicilio digitale” per il recapito di atti, avvisi e altra corrispondenza” finalizzato “a rendere più semplici e sicure le modalità di recapito, in attuazione di quanto previsto dal Dlgs n. 13/2024″.
Il nuovo servizio è rivolto esclusivamente alle persone fisiche, ai professionisti e agli enti di diritto privato che non sono tenuti a iscriversi in albi, elenchi, o registri professionali”.

QUI il comunicato stampa integrale.

La Cassazione ribadisce la tutela “ultramerceologica” del marchio notorio

La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito il principio di tutela c.d. ultramerceologica di un marchio notorio in una controversia che vedeva contrapposti FFAUF ITALIA Spa, già titolare del marchio “Pasta Zara” e INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (“Inditex”), titolare del noto marchio di abbigliamento “ZARA”.
Con ordinanza n. 1153 del 17 gennaio 2025 la I^ Sezione Civile della Suprema Corte ha ritenuto che il marchio di FFAUF ITALIA Spa fosse troppo simile al marchio ZARA di Inditex, creando un rischio di confusione per i consumatori, nonostante i due marchi appartenessero a categorie merceologiche differenti.
In particolare la Corte ha evidenziato che FFAUF ITALIA Spa, attraverso un’operazione di “rebranding”, ha reso il proprio marchio simile a quello di Inditex, traendo indebitamente vantaggio dalla sua rinomanza, adottato degli accorgimenti per rendere più somigliante il suo marchio rispetto a quello di Inditex (in primis, l’eliminazione della parola “pasta” dal marchio), incorrendo così in quello che in gergo viene definito free riding e che, secondo quanto rimarcato dalla Corte, integra una fattispecie di concorrenza sleale. 
Appare di estremo rilievo, sotto il profilo della tutela del marchio, il fatto che la Cassazione abbia ribadito il principio di tutela ultramerceologica del marchio, proteggendolo da utilizzi che, pur riguardando classi merceologiche diverse (nel caso specifico, prodotti alimentari), potevano sfruttarne la notorietà.
La sentenza sottolinea, quindi, l’importanza di evitare che marchi successivi sfruttino indebitamente la fama di marchi notori, anche in settori merceologici diversi.

Pacchetto Omnibus UE: Semplificazioni in Arrivo per la Sostenibilità Aziendale, Cosa Cambia per le Imprese

L’Unione Europea ha presentato il tanto atteso Pacchetto Omnibus il 26 febbraio 2025, un’iniziativa ambiziosa volta a semplificare e alleggerire gli oneri amministrativi legati alla sostenibilità per le imprese europee, senza compromettere gli obiettivi del Green Deal. Di seguito un’analisi delle principali novità e una panoramica dettagliata delle implicazioni per le aziende.

 Riforma in Vista per gli Obblighi di Reporting

Una delle modifiche più significative riguarda la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Il Pacchetto Omnibus propone di restringere il campo di applicazione, limitando gli obblighi di rendicontazione alle grandi imprese con oltre 1.000 dipendenti (rispetto ai precedenti 250). Inoltre, le PMI quotate sarebbero escluse da tali obblighi. Questa modifica potrebbe ridurre di circa l’80% il numero di aziende soggette alla CSRD.

 Novità per gli Importatori

Anche il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) subisce modifiche. Il Pacchetto Omnibus introduce una soglia “de minimis” per escludere gli importatori di piccole quantità di beni (inferiori a 50 tonnellate annue) dagli obblighi CBAM. Inoltre, sono previste semplificazioni per le regole di calcolo delle emissioni e per gli obblighi di rendicontazione.

 Più Tempo per la Due Diligence sulla Sostenibilità

La Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), relativa alla due diligence delle aziende in materia di sostenibilità, vedrà uno slittamento dei termini di applicazione. Le aziende avranno più tempo per adeguarsi ai nuovi requisiti, con un rinvio di un anno (al 26 luglio 2028) per l’applicazione degli obblighi per le aziende più grandi.

Decreto Ministeriale n. 187/2023: nuovi criteri per la redazione di atti giudiziali

Con il Decreto Ministeriale n. 187 dell’11 agosto 2023, entrato in vigore dalla data del 26 agosto, sono stati introdotti nuovi criteri di redazione degli atti giudiziali per tutti i procedimenti introdotti a decorrere dal 1°settembre 2023.

Tra le novità, vi è certamente l’introduzione dell’indicazione dell’oggetto dell’atto, da indicare con venti parole chiave, oltre che il limite di pagine e la necessità di inserire i collegami iper-testuali per ciascun allegato richiamato nella parte in fatto.