Nuovi obblighi in capo all’amministratore di condominio in merito al controllo della qualità dell’acqua

Il decreto legislativo n. 18 del 23 febbraio 2023, in attuazione della direttiva europea 2020/2184 del Parlamento e del Consiglio Europeo, pone a carico degli amministratori di condominio nuovi doveri in materia di controllo della qualità dell’acqua per il consumo umano.

L’articolo 5 del d.lgs. 18/2023 prevede chiaramente che dal punto di consegna la responsabilità in merito al controllo della qualità dell’acqua farà ora capo al gestore della distribuzione esterna ovvero al proprietario dell’appartamento o dell’esercizio commerciale nonché all’amministratore di condominio. Gli oneri di controllo attribuiti  all’amministratore di condominio, in base all’articolo 4 del suddetto d.lgs., sono più gravosi rispetto al passato essendo previsto anche un dovere di verificare la presenza di piombo, uranio e legionella oltre che di pulire e sistemare i filtri, i sistemi di addolcimento e le vasche di riserva idrica.

Le sanzioni per gli amministratori di condominio che non adempiono ai nuovi obblighi andranno da 5.000 a 30.000 Euro per il mancato rispetto dei parametri di qualità e da 500 a 5.000 Euro in caso di mancata trasmissione dei risultati dei controlli ai due nuovi organi istituiti dal d.lgs. 18/2023. Infatti, dal 19 giugn0 2023 dovrebbe essere istituito il Centro Nazionale per la sicurezza delle acque ed entro il 21 marzo 2024 l’Anagrafe territoriale dinamica delle acque potabili.