Provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. anche per controversie in materia di Superbonus 110%

Il Tribunale di Firenze, con ordinanza dell’11 marzo 2025, ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da un condominio contro l’impresa appaltatrice, ordinando il rilascio immediato del cantiere e condannando la società resistente al pagamento delle spese di lite.

La controversia nasce dall’inadempimento contrattuale dell’appaltatore, che ha sospeso i lavori senza giustificato motivo, causando ritardi tali da compromettere l’accesso alle agevolazioni fiscali del Superbonus 110%. Il giudice ha riconosciuto sia il fumus boni iuris, considerando la mancata esecuzione delle opere nei termini pattuiti, sia il periculum in mora, derivante dal degrado e dall’abbandono del cantiere, con conseguente danno per il condominio.

Nel provvedimento, si evidenzia come sia pacifico che l’appaltatore abbia sospeso i lavori in violazione dell’art. 11 del contratto, che prevedeva la sospensione solo in caso di avversità atmosferiche o cause di forza maggiore, oltre alla mancata ultimazione dei lavori entro il termine essenziale del 31 ottobre 2022, termine espressamente pattuito in funzione del beneficio fiscale.
Il Giudice ha quindi ritenuto sussistente un inadempimento non di scarsa importanza da parte dell’appaltatrice, idoneo a supportare l’accertamento della risoluzione di diritto del contratto a seguito della diffida ad adempiere e così ritenendo sussistente il fumus boni iuris.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha riconosciuto l’urgenza per il Condominio di rientrare nella piena disponibilità del cantiere per poter affidare i lavori a una nuova impresa e completarli, evitando ulteriori pregiudizi derivanti dallo stato di abbandono, come il rischio di deterioramento delle opere e dei materiali.