Alle porte l’obbligo di assicurazione contro gli eventi catastrofali. Forse.

La Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 101-112, della legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha introdotto l’obbligo, per tutte le imprese con sede sul territorio nazionale, di proteggersi contro le catastrofi naturali per mezzo di apposita copertura assicurativa.

Recentemente, il Decreto Ministeriale n. 18/2025ha dettato le modalità operative per l’attuazione della norma, individuando, con maggior precisione, gli obblighi a carico degli assicurandi e degli assicuratori.

Questi i punti chiave del Decreto:

Ambito di Applicazione

L’obbligo assicurativo riguarda:

  • Imprese con sede legale in Italia, iscritte al Registro delle Imprese.

  • Imprese con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione in Italia, anch’esse iscritte al Registro delle Imprese.

Sono escluse dall’obbligo:

  • Imprese agricole, definite ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile.

  • Imprese i cui immobili siano gravati da abuso edilizio o costruiti senza le necessarie autorizzazioni.

Beni da Assicurare

Le polizze devono coprire le immobilizzazioni materiali, come definite nell’articolo 2424 del Codice Civile, tra cui:

  • Terreni e fabbricati.

  • Impianti e macchinari.

  • Attrezzature industriali e commerciali.

Eventi Coperti

Le polizze devono garantire copertura contro danni diretti causati dai seguenti eventi catastrofali:

  • Sismi.

  • Alluvioni.Frane.

  • Inondazioni ed esondazioni.

Determinazione dei Premi

I premi assicurativi devono essere proporzionali al rischio, considerando:

  • Ubicazione geografica dell’impresa.

  • Vulnerabilità dei beni assicurati

  • Dati storici, mappe di rischio e modelli predittivi.

Franchigie e Limiti di Indennizzo

Il decreto prevede:

  • Per somme assicurate fino a 30 milioni di euro, una franchigia massima del 15% del danno indennizzabile.

  • Per somme superiori, franchigie negoziabili tra le parti.

  • Limiti di indennizzo variabili:

    • Fino a 1 milione di euro: copertura totale.

    • Da 1 a 30 milioni di euro: copertura di almeno il 70% della somma assicurata.

    • Oltre 30 milioni di euro: condizioni negoziabili.

Termini per l’adeguamento

Al momento il termine di entrata in vigore dell’obbligo assicurativo è il 31 marzo 2025 (per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, il termine è esteso al 31 dicembre 2025). Tuttavia, in questi giorni, risulterebbe allo studio un rinvio di sette mesi, attualmente all’esame della commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati.