L’articolo 17 bis del D.lgs. 241/97 ha introdotto per i committenti che hanno stipulato un contratto di appalto o subappalto con prevalenza di manodopera e con importo complessivo dell’opera superiore a 200.000 Euro l’obbligo di controllare che l’appaltatore abbia effettivamente trattenuto e versato le ritenute fiscali dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Laddove l’appaltatore non abbia ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati, sarà dovere del committente sospendere il pagamento di quanto dovuto all’impresa, sino a che non cessi la situazione di inadempimento.