Con la Legge n. 79/2022 è stato introdotto nel Codice civile l’articolo 1667 bis, volto a includere nel nostro ordinamento i contratti di logistica integrata.
Il testo del nuovo articolo prevede, infatti, che “se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”.