La Corte di giustizia dell’Unione Europea, nella causa C-358/21, ha dichiarato valida la scelta del giudice competente a dirimere una controversia transnazionale anche se indicata solamente nelle condizioni generali di contratto riportate in un sito internet a cui il contratto scritto rinvia con collegamento ipertestuale; persino se non vi è stata la specifica accettazione delle condizioni del contratto nel sito internet tramite la spunta sulla casella.
I giudici hanno poi evidenziato come alcune forme di comunicazione elettronica, che agevolano la conclusione di contratti, possano essere equiparate alla forma scritta purché risulti possibile salvare e stampare le informazioni prima della conclusione del contratto.