La deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 253 del 22 febbraio 2012 è stata pubblicata sul BUR Veneto con i relativi allegati ed è tesa a definire la discliplina delle garanzie per la rimessa in pristino dei luoghi al termine della vita di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Tale disciplina interessa gli impianti su cui la Regione ha competenza autorizzatoria:
impianti fotovoltaici a terra di potenza maggiore o uguale a 20 kW;
impianti eolici di potenza maggiore o uguale a 60 kW;
impianti idroelettrici di potenza maggiore o uguale a 100 kW;
impianti alimentati a biomassa di potenza maggiore o uguale a 200 kW;
impianti di biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, da gas di discarica e di processi di depurazione di potenza maggiore o uguale a 250 kW;
infine, impianti fotovoltaici integrati e non integrati con potenza di picco fino ad 1 MW, ex art. 10 L.R. 13/2011.
Gli effetti della Dgr. 253 quindi investono anche i titoli abilitativi all’esercizio di impianti fotovoltaici rilasciati dai Comuni.
L’oggetto della garanzia corrisponde a tutti gli obblighi derivanti dalla rimessa in pristino dei luoghi o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, secondo le modalità previste dal piano di demolizione, smaltimento e rimessa in pristino con analisi dei costi e dei tempi necessari (Piano di ripristino), facente parte della documentazione progettuale. Tale Piano deve essere approvato in sede di conferenza di servizi.
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=238403