Contratto di lavoro a termine e valutazione del datore di lavoro dei rischi

La Corte di Cassazione Civile, Sez. Lav., con sentenza n. 5241 del 2 aprile 2012 ha stabilito che “la clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è nulla per contrarietà a norma imperativa e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato.”

La Corte di Cassazione ribadisce quindi il divieto all’apposizione del termine (al contratto di lavoro subordinato) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del citato d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626, già previsto dall’art. 3, lett. d), del d.lgs. n. 368/01.

Nella disciplina del lavoro a termine il termine assurge ad elemento accidentale, con la conseguenza che la nullità della relativa clausola non si estende all’intero contratto.

La sentenza perciò chiarisce che “la nullità della clausola del termine di durata al contratto di lavoro apposto in divieto di norma imperativa comporta la nullità dell’opzione contrattuale scelta dalla parti contraenti verso l’ipotesi derogatoria (del lavoro a termine) e la validità del contratto di lavoro, stipulato inter partes, secondo la regola generale del rapporto a tempo indeterminato”.