La circolare dell’agenzia delle Entrate n. 2/E del 1° marzo 2013 ha escluso dall’ambito oggettivo di applicazione della norma sulla solidarietà fiscale prevista dall’art. 13 ter decreto legge 83/12, tra gli altri, gli appalti di fornitura di beni, argomentando che tale tipologia contrattuale, sebbene richiamata dal comma 28 ter, non è prevista negli altri commi 28 e 28 bis che invece richiamano esclusivamente l’appalto di opere o servizi.
Si pone però un problema interpretativo in presenza dei contratti misti, nei quali cioè figurano prestazioni sia di forniture, che di lavoro o di servizi. Si fa riferimento in particolare alla fattispecie disciplinata dalle norme pubblicistiche dell’art. 14 del D.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), secondo cui è considerato appalto pubblico di forniture un contratto avente per oggetto la fornitura di prodotti e a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione. A differenza dei contratti misti di servizi per i quali il Codice prevede un criterio quantitativo (l’appalto è considerato di servizi se il valore di questi supera il valore dei prodotti oggetto del contratto), per le forniture, nell’ottica del fedele recepimento delle direttive comunitarie, si ricorre ad un criterio “qualitativo-funzionale”.
Per individuare l’oggetto degli appalti misti di lavori e forniture, e quindi per conseguenza o meno l’applicazione del regime sulla solidarietà fiscale di cui all’art. 13 ter, rileva il carattere accessorio o meno delle prestazioni e non tanto l’incidenza economica proporzioanle dei lavori.