Con il D.Lgs n. 39/2014 l’Esecutivo ha emanato, con urgenza, alcune disposizioni finalizzate alla lotta contro lo sfruttamento minorile sotto l’aspetto sessuale e la pornografia.
Tale provvedimento, all’art. 2, interviene sul D.P.R. n. 313/2002 introducendo l’art. 25 bis il quale afferma che chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali od attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori (quindi non sporadici), deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale della persona che intende impiegare, dal quale risulti l’assenza di condanne ai sensi degli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 undecies del codice penale e l’assenza di misure interdittive che comportino il divieto do contatti diretti e regolari con minori.
Il datore di lavoro inadempiente a tale obbligo è soggetto ad una sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra Euro 10.000 ed Euro 15.000.