Il Decreto “sblocca crediti”: le procedure previste

Il Dl 35, varato dal Consiglio dei Ministri sabato 6 aprile, interviene con una logica sostanzialmente unitaria ma con regole e procedure differenti per gli enti locali, le regioni e le province autonome, gli enti facenti parte del Servizio sanitario nazionale e le amministrazioni dello Stato centrale. I meccanismi con i quali queste quattro macro categorie di enti dovranno provvedere a veicolare i circa 40 miliardi di euro che lo “sblocca crediti” mette a disposizione in due anni sono formalmente diversi.

Lo “sblocca crediti” interviene escludendo dai vincoli del patto di stabilità interno di comuni e province i pagamenti di debiti pregressi, solo per parte capitale, certi, liquidi ed esigibili. La norma prevede il via libera anche per i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre scorso. Per gli enti locali, inoltre, c’è l’obbligo puntuale di dover richiedere espressamente alla Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti. Solo dopo tale richiesta, il ministero dell’Economia, entro il 15 maggio 2013, comunicherà ai singoli enti le autorizzazioni richieste ma solo per il 90% dell’importo. Il restante 10% sarà liberato con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013.

Per l’ente locale che, senza giustificato motivo, non abbia richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità stabilite ovvero non abbia proceduto, entro l’esercizio finanziario 2013, ad effettuare i pagamenti, è prevista una sanzione pecuniaria. Le imprese devono tenere conto che entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni interessate  dovranno comunicare ai creditori l’importo e la data entro la quale provvederanno ai pagamenti dei debiti. L’omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale  a carico del responsabile dell’ufficio competente.