Le regole operative fissate dal Piano di controlli del 2013 per gli ispettori del ministero: le contestazioni ai datori dovranno essere chiare ed esaustive

La più importante e recente novità in materia di procedimentalizzazione dell’attività ispettiva nei luoghi di lavoro è stata introdotta dall’art. 33 della legge n. 183/2010 (“collegato lavoro”) in base al quale i verbali ispettivi devono essere chiari e trasparenti a pena d’invalidità.

E’ essenziale quindi, a conclusione del primo accesso ispettivo, che l’ispettore rilasci al datore o alla persona presente al momento dell’ispezione, il verbale con: l’identificazione dei lavoratori trovati al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego; la specificazione delle attività accertative compiute; le eventuali dichiarazioni rese dal datore o dalla persona presente all’ispezione; ogni richiesta anche documentale necessaria al proseguimento dell’ispezione. Al termine dell’istruttoria e raggiunta la prova della commissione di illeciti amministrativi, l’ispettore provvederà con un unico verbale di accertamento e notificazione a contestare al trasgressore e all’eventuale responsabile in solido:

a) l’esito dettagliato dell’accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova e degli illeciti rilevati;

b) la diffida a regolarizzare gli adempimenti sanabili (non rientra tra questi la mancata concessione del riposo settimanale);

c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e al pagamento della somma, in tal caso pari all’importo minimo previsto dalla legge, mentre per quelli non diffidabili è comunque possibile estinguerli mediante il pagamento di un terzo dell’importo massimo stabilito sempre dalla legge;

d) l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con i termini di impugnazione.