La Sesta Sezione civile della S.C. con l’ordinanza 1922/16 depositata il 2 febbraio 2016 ribadisce la natura del canone Rai qualificandola “prestazione tributaria fondata sulla legge e non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio”.
In altre parole il canone di abbonamento Rai trova la sua ragione nella situazione di possesso di un apparecchio atto a ricevere qualsiasi programma televisivo (Cedu, 31 marzo 2009). Non possono essere, pertanto, considerate cause di esenzione dal pagamento di detta imposta l’avvenuta richiesta di oscuramento delle reti Rai o la comunicazione di “rottura” dell’apparecchio tv.