Il decreto Sviluppo, che ancora attende la pubblicazione in G.U., fissa dei termini per ciascuna fase processuale ai fini della richiesta di indennizzo per violazione della ragionevole durata del processo a norma della legge n. 89/2001, c.d. legge Pinto.
Le nuove norme fissano indennizzi predeterminati e calmierati (da 500 a 1500 euro per ogni anno di ritardo), termini di fase e complessivi prefissati (6 anni complessivi, di cui 3 per il primo grado, 2 per l’appello e 1 per la Cassazione).
Verranno introdotte inoltre cause di non indennizzabilità tese ad evitare condotte non diligenti, dilatorie o abusive delle parti.