Dalla data del 1° giugno 2013 le procedure standardizzate in materia di sicurezza del lavoro diventeranno obbligatorie per tutte le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, mentre saranno facoltative per quelle dagli 11 ai 50 lavoratori.
Nel caso di medie aziende si parla di adempimento facoltativo perché, non essendo mai state autorizzate a sostituire il documento della sicurezza con l’autocertificazione, se al 1° giugno saranno formalmente già in possesso del documento di valutazione dei rischi (Dvr) elaborato secondo le forme ordinarie del testo unico di settore non dovranno necessariamente sostituirlo con altro documento secondo le procedure standardizzate.
Le micro imprese, invece, qualora si siano avvalse, in luogo del Dvr, dell’autocertificazione, dovranno immediatamente provvedere all’elaborazione del documento sulla base dei questionari allegati al decreto interministeriale del 30 novembre 2012. Tuttavia, il datore di lavoro della micro impresa il quale possa dimostrare in sede ispettiva dopo il 1° giugno di avere integralmente rispettato le disposizioni sulla valutazione dei rischi avendo redatto in precedenza il Dvr in forma ordinaria, non sarà costretto ad elaborare il documento secondo le procedure standardizzate.