La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito il principio di tutela c.d. ultramerceologica di un marchio notorio in una controversia che vedeva contrapposti FFAUF ITALIA Spa, già titolare del marchio “Pasta Zara” e INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (“Inditex”), titolare del noto marchio di abbigliamento “ZARA”.
Con ordinanza n. 1153 del 17 gennaio 2025 la I^ Sezione Civile della Suprema Corte ha ritenuto che il marchio di FFAUF ITALIA Spa fosse troppo simile al marchio ZARA di Inditex, creando un rischio di confusione per i consumatori, nonostante i due marchi appartenessero a categorie merceologiche differenti.
In particolare la Corte ha evidenziato che FFAUF ITALIA Spa, attraverso un’operazione di “rebranding”, ha reso il proprio marchio simile a quello di Inditex, traendo indebitamente vantaggio dalla sua rinomanza, adottato degli accorgimenti per rendere più somigliante il suo marchio rispetto a quello di Inditex (in primis, l’eliminazione della parola “pasta” dal marchio), incorrendo così in quello che in gergo viene definito free riding e che, secondo quanto rimarcato dalla Corte, integra una fattispecie di concorrenza sleale.
Appare di estremo rilievo, sotto il profilo della tutela del marchio, il fatto che la Cassazione abbia ribadito il principio di tutela ultramerceologica del marchio, proteggendolo da utilizzi che, pur riguardando classi merceologiche diverse (nel caso specifico, prodotti alimentari), potevano sfruttarne la notorietà.
La sentenza sottolinea, quindi, l’importanza di evitare che marchi successivi sfruttino indebitamente la fama di marchi notori, anche in settori merceologici diversi.