Con la sentenza n. 18449 del 21 settembre 2015, la Cassazione Civile, Sez. III, interviene sul tema concernente il compimento di atti estranei all’oggetto sociale. La Corte si è espressa affermando che “con il solo limite degli atti che presuppongono l’esistenza di una persona fisica, anche alle società, come a tutte le persone giuridiche, non può non riconoscersi una capacità generale, ossia la capacità di essere parte di qualsiasi atto o rapporto giuridico, anche non inerente l’oggetto sociale”. Non può pertanto ritenersi invalida una donazione fatta da una società di capitali; la questione non si pone, infatti, sul piano della validità dell’atto ma su quello delle responsabilità attribuibili agli amministratori della società per gli eventuali danni conseguenti al compimento dell’attività extra oggetto sociale.