La Cassazione sulle notifiche a mezzo posta

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito con la sentenza 1428/2012 che il termine di dieci giorni di cui all’art. 8, quarto comma, della legge 890/1982, nel testo sostituito dall’art. 2 del d.l. 35/2005 deve essere qualificato come termine a “decorrenza successiva” e computato, secondo il criterio di cui all’articolo 155, primo comma, c.p.c. escludendo il giorno iniziale (data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma dello stesso art. 8) e conteggiando quello finale; lo dteddo termine essendo stabilito nell’ambito del procedimento preordinato alla notificazione di atti inerenti al processo civile deve intendersi compreso fra i termini per il compimento di atti processuali svolti fuori dall’udienza di cui all’art. 155 c.p.c. con la conseguenza che il dies ad quem del termine medesimo, ove scadente nella giornata del sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.